18 aprile 2025
Le vendite forzate in Svizzera non sono più solo un mercato di nicchia per cacciatori di occasioni. Offrono opportunità di investimento trasparenti e legalmente sicure, che grazie a una moderna gestione del catasto e a chiare condizioni legali sono comprensibili per tutte le parti coinvolte. Tuttavia, è fondamentale avere il giusto sguardo sul catasto così come sugli oneri e le servitù esistenti, altrimenti il presunto oggetto da sogno può rapidamente diventare una trappola di costi.
La valorizzazione forzata (comunemente chiamata «vendita forzata») è regolata dagli artt. 133 ss. della legge sul debito. Per i diritti reali, come ipoteche, diritti di pegno, servitù e oneri, è inoltre rilevante il codice civile (ZGB). Insieme, queste leggi garantiscono certezza giuridica, un chiaro vantaggio per gli acquirenti.
«La struttura legale della valorizzazione forzata svizzera protegge sia il debitore che l'acquirente. La trasparenza nel catasto è la chiave decisiva.»
Nell'ambito del programma eGRIS, numerosi uffici del catasto sono stati già convertiti a una gestione elettronica. Questo consente un accesso più rapido e verifiche automatizzate di plausibilità, riducendo il rischio di oneri nascosti.
Termine | Esempi tipici | Impatto sull'acquirente |
---|---|---|
Ipoteca | Interesse fisso o variabile, prestito per costruzione | Seguirà in prima posizione, deve essere o trasferita o cancellata prima dell'aggiudicazione. |
Scrittura fondiaria | Prestiti di consolidamento | Può rimanere, se il prezzo di acquisto è sufficiente. |
Servitù | Diritto di passaggio, usufrutto, diritto di costruzione | Continua a valere indipendentemente dal cambio di proprietà. |
Limitazione della proprietà pubblica | Protezione dei monumenti, protezione delle acque | Può limitare progetti edilizi o cambi di utilizzo. |
Nota: Le servitù vengono menzionate sempre nel catalogo delle vendite. Non ignorarle presumendo che siano solamente teoriche, sono reali e quindi vincolanti per te.
In genere, gli oneri "non dichiarati" sono rari, poiché il catalogo di vendita viene esaminato dall'ufficio esecutivo. Se tuttavia scopri un onere trascurato, puoi contestarlo entro 10 giorni (art. 257 ZPO). Richiedi immediatamente supporto legale.
L'ufficio esecutivo pubblica luogo, data, valore stimato (valore di mercato) e tutti gli oneri nel Foglio Ufficiale Svizzero del Commercio (SHAB) e sul sito web comunale. Gli interessati devono fornire il deposito di sicurezza al più tardi il giorno dell'asta, di solito tramite garanzia bancaria o assegno compensativo.
È consueto il rilancio multiplo: dopo la prima chiamata al prezzo stimato, ogni offerente può fare un'offerta più alta. Se il prezzo minimo non viene raggiunto, l'ufficio stabilisce fino a tre date in seguito alle quali l'oggetto può essere eventualmente venduto liberamente.
Dal 2024, diversi cantoni (tra cui Zug) stanno testando un progetto pilota della blockchain per la registrazione a prova di revisione dei trasferimenti di proprietà. L'obiettivo è gestire le vendite forzate in modo completamente senza fratture informative, compresa la firma digitale e i cambiamenti di posizione immediati. Per gli offerenti significa: Registrazione catastale più rapida e quindi meno finanziamenti intermedi.
Art. 135 cpv. 4 SchKG
«L'aggiudicazione è valida solo se la somma d'acquisto
registrata nel verbale d'asta è stata completamente depositata o pagata.»
Nel cantone di San Gallo, nel 2023, è stato aggiudicato un palazzo multifamiliare con otto unità per CHF 1,45 milioni, con un valore di mercato stimato di CHF 1,9 milioni. Dopo un intervento di ristrutturazione energetica (costi: CHF 260 000), il valore di mercato è stato aumentato a CHF 2,6 milioni. Il rendimento totale, dopo aver sottratto tutti i costi (incluse tasse e spese), si è attestato attorno al 22 %.
In alcuni cantoni sì, se l'ufficio esecutivo offre un asta dal vivo. Controlla l'annuncio, lì verrà indicato se è consentito un collegamento video o telefonico.
I contratti di affitto in corso rimangono validi ai sensi dell'art. 261 OR. Come nuovi proprietari, puoi disdire il contratto al più presto dopo tre mesi rispettando i termini di preavviso di legge.
Le vendite forzate non sono una lotteria. Chi studia attentamente il catasto ed è a conoscenza degli oneri e delle servitù, può beneficiare di certezza giuridica, prezzi attraenti e spesso perle di rendimento non ancora lavorate. Sia che tu sia un investitore di capitale o un futuro utilizzatore, trasparenza e diligenza sono i due pilastri per il tuo successo al tavolo delle aste.
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